STATUTO
AUSER
FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV Onlus
TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita, ai sensi del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo
settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni
di attuazione, una associazione non riconosciuta di Volontariato avente la
seguente denominazione: AUSER FILO
D’ARGENTO DEL MERATESE ODV - Onlus, da
ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di PADERNO
D’ADDA e con durata illimitata. A decorrere dal termine di cui
all’art. 104, secondo comma del Codice del Terzo Settore, l’acronimo ONLUS
verra` eliminato dalla denominazione dell’associazione. A seguito
dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo
Settore, la denominazione sara` integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo:
AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV - ETS.
L’associazione aderisce alla “rete
nazionale Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'Associazione è una realtà locale
affiliata alla “rete nazionale Auser”, non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento,
nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse
generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
L’Associazione persegue esclusivamente
finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul
territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei
Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.
Il tesseramento è unico e nazionale,
Auser è un’associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio
ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e registrata.
Per il conseguimento dei fini
istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni
volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute
nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui
all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione ritiene i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla
Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
L’Associazione è impegnata a operare
per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il
rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente,
per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente
sostenibile ed estensibile. L’Associazione è altresì impegnata nel
rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una
forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della
legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni
forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni
forma di violenza.
L’Associazione è coordinata dalla
struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o
concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con
i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle
fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età,
genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul
piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di
formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione
di reti comunitarie per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita
ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e
la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale,
l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e
responsabile.
L’Associazione svolge le sue attività
nei seguenti settori:
-
Assistenza
e servizi sociali, sanitari e socio sanitari, assistenza scolastica;
- Apprendimento
permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità
educative;
- Salvaguardia
e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche
nell’ambito della protezione civile;
- Socializzazione,
attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- Turismo
di interesse sociale e culturale;
-
Contrasto
alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- Cooperazione
allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- Contrasto
al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi
o lavorativi;
- Accoglienza
umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Realizzazione
di orti e giardini sociali;
-
Beneficenza,
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione
della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e
della difesa non armata;
- Promozione
del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari
opportunità;
- Interventi
di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata;
- Sostegno
alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli
anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- Promozione
dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela
e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
E in tutte le altre attività di
utilità sociale previste dall’art.5 del Codice del Terzo Settore.
Nello svolgimento di queste attività,
l’Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una
nuova cultura della qualità della vita, attraverso l’invecchiamento attivo, e
di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone
anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un
rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo
sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e
aperte.
L’Associazione è impegnata nella
collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza
legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze,
molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l’informazione e la
diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi,
ricerche e l’elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne
in quanto spazi di autonomia delle donne.
In ragione di tutti i principi a cui
si ispira, l’Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e
pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di
criminalità organizzata.
Per l’attuazione delle proprie
finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l’Associazione
può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con
altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che
nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di
fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni,
federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi
internazionali.
L’associazione può esercitare, a norma
dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Assemblea
nazionale dei Delegati.
L’associazione può esercitare anche
attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale
e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione si impegna al rispetto
dei seguenti punti:
- prestazioni conformi
ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi
atti di indirizzo Auser;
- stipula delle
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta
con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni
esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di
esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi
diritto, da parte del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale;
- regime dei diritti e
degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di
trattamento;
- struttura degli
organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero
appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell’Auser
regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata
e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di
indirizzo Auser;
- ammissione, in sede
di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di
elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite
disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui
al comma seguente;
- sistemi di
rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della
tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un
bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni
esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del
Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all’art.14 e 15;
- adozione del logo “Auser”
nella denominazione dell’associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare
i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali,
nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione
dei dati designato dall’Auser nazionale.
TITOLO II
(ASSOCIATI)
ART. 3
Il
numero degli associati è illimitato.
Possono
aderire all’associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente
statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della
stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera,
competenze e conoscenze.
L’iscrizione
è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
Tramite associazioni, di norma le
affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione,
cultura e appartenenza politica, può iscriversi all’Auser, l’eventuale
decisione di non ammettere l’iscrizione deve essere motivata per iscritto dal
comitato direttivo di riferimento.
Chi
intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo
una domanda scritta che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e
indirizzo di posta elettronica.
Lo
status di associato ha carattere permanente e puo` venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
L’avvenuta
iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli
associati.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli
associati hanno il diritto di:
- eleggere
gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
essere
informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare
i locali dell’associazione;
- partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere
all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere
rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente
sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17,
terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi;
Gli
associati hanno l’obbligo di:
- rispettare
il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali
Regolamenti interni;
- svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare
la quota associativa secondo l’importo, le modalità di
versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a
prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il
conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.
Tra
gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Il contributo associativo è
intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La
qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della
quota annuale.
La qualifica di associato si perde
anche per esclusione.
In particolare, l’associato che
contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico
nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli
organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità
all’associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione
mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste
dall’art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere
dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione
deve comunicare in forma scritta la sua decisione al
Comitato Direttivo.
La
dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I
diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le
somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili
e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio
della stessa.
ART. 6
(Regolamento disciplinare)
I soci devono attenersi al Regolamento
disciplinare previsto dall’art. 6 dello statuto dell’Auser nazionale.
Per ogni controversia attinente alla
interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio
Statutario nazionale.
Il regolamento disciplinare deve
essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.
ART. 7
(Congresso)
Il Congresso viene convocato in forma
ordinaria, nell’ambito dell’attività congressuale nazionale, ogni quattro anni
e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal
Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.
Il Congresso si svolge sulla base del
regolamento previsto dall’art. 7 dello Statuto dell’Auser Nazionale.
Nelle assemblee congressuali di base
il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli
associati purché maggiorenni.
Il Congresso inizia con le assemblee
di base (associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione dei delegati,
prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella
nazionale. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per
l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza
del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso.
Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero
dei delegati da eleggere.
Il Regolamento del Congresso è quello
approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di
convocazione dei Congressi Straordinari.
TITOLO III
(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)
ART. 8
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
degli associati
- il Comitato
Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- il Collegio dei
Sindaci (ove previsto)
ART. 9
(Assemblea degli associati)
L’Assemblea degli associati è
l’insieme dei soci che aderiscono all’associazione. L’Assemblea è ritenuta
valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea degli associati elegge:
- Comitato
Direttivo;
- Collegio
dei Sindaci (ove previsto);
L’Assemblea degli associati è il
massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria
almeno una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due
terzi degli aventi diritto.
L’assemblea degli associati delibera
sulle linee programmatiche generali.
L’Assemblea è convocata con avviso
spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l’assemblea
con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi
telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con
avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il
giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
In caso di impedimento o forza
maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa
struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante
può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove
esiste la carica, o altro componente della Presidenza.
L’Assemblea ha le seguenti competenze
inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se
previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere
tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare
sulla composizione numerica della Presidenza;
- su
proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il
vicepresidente;
- delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.
28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
- delibera
sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera
sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell’attività
svolta;
- delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
- delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza;
L'assemblea puo` essere ordinaria o
straordinaria.
E` straordinaria l’assemblea convocata
per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E'
ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati,
presenti in
proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di
voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la
presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno ¾ dei presenti.
ART. 10
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è l’organo di
amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, ha il compito di:
- realizzare
i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;
- emanare
disposizioni esecutive del presente Statuto;
- approvare,
su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
- decidere
la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare
convegni e conferenze;
- decidere
la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di
lavoro;
- amministrare
il patrimonio dell’Associazione;
- deliberare
la convocazione dell’Assemblea;
- deliberare
sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 10 dello Statuto dell’Auser Nazionale per
l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
nell’AUSER e nelle articolazioni territoriali;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all’associazione;
- deliberare
sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano
riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o
della Presidenza;
II Comitato Direttivo è composto
numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea e comunque sempre in numero
dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni
ispiratrici eletti con le modalità previste dall’art. 18 del presente Statuto.
I componenti del Comitato Direttivo
vengono eletti dall’Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono
rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta
giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome,
cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché
a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma
disgiunta o congiunta.
Nell’arco di vigenza congressuale
possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare
gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori
dell’Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo
stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un
massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un
congresso e l’altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza, fino
ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.
La proposta di sostituzione e/o cooptazione
deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei
presenti.
II Comitato Direttivo è convocato dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove
esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può
essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni
lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo e` validamente
costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Il Comitato Direttivo opera in
attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale
risponde direttamente.
ART. 11
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente
l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di
terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea
tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quattro
anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
- convoca
e presiede l’Assemblea degli associati;
- convoca
e presiede il Comitato Direttivo;
- assume,
di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione
e stipula i contratti di consulenza;
- propone
la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all’approvazione del
Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina
procuratori speciali;
- propone
all’ Assemblea l’elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo
ritiene, di un vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del
Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la
carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.
Il Presidente in carica cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per
gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
ART. 12
(Presidenza)
La Presidenza è composta, sulla base
della deliberazione dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
componenti.
La Presidenza:
- propone
al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative
dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge
funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività
dell’Associazione;
- adotta
le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del
Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Presidente invita di norma a
partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esiste la funzione.
ART.
13
(Collegio dei Sindaci)
Il
Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall’Art.30 del CTS ed è
l’organo di controllo dell’Associazione, vigila sull’osservanza della Legge e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
Il
Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
dall’Associazione, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I
componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali.
Il
Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti,
eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea, anche tra i non
soci.
I
componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza,
serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le
cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 c.c..
Il
Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità
della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda
vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in
occasione della riunione immediatamente successiva.
In
caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in
ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei
Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio
medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di
sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
La
carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della
medesima struttura.
I
componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono
essere eletti per non più di due mandati o otto anni.
I
componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni
dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Il
Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei
Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il
Collegio dei sindaci:
- controlla
periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa
dell’Associazione;
- verifica
la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina
il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato
Direttivo;
- predispone
una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di presentazione e di
approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- con
relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili,
deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia
entro 60 giorni.
Nel
caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è
affidata al Collegio del livello organizzativo superiore.
ART. 14
(Revisione legale dei conti)
Qualora
vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo
Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., l’Assemblea degli associati nomina
un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.
ART. 15
(Commissione di Garanzia)
La
Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è
quella Regionale.
La
Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da
apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti
di un qualsiasi componente dell’associazione e ad assumere le correlative
sanzioni secondo la seguente tipologia:
- richiamo
scritto
- sospensione
della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
- sospensione
dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
- espulsione.
Avverso
ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l’associato
può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è
l’ultimo grado di appello.
TITOLO IV
(STRUTTURE DELL’AUSER)
ART. 16
(Centro Regolatore)
La
struttura territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo,
direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell’intero sistema
associativo, pertanto le compete la responsabilità della gestione del
tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.
Inoltre
è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della
programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle
intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento definito
dal proprio congresso.
In
tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.
Una
grande associazione democratica com’è l’Auser deve avere ben presente il
rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo -
attività svolte.
L’appartenenza
rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d’impegno, di conseguenza
l’insieme delle attività dell’intero sistema, delle singole strutture e della
singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all’identità e alle
finalità dell’Auser.
Pertanto
in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e
monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero
sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la
registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
ART. 17
(Auser Territoriale)
L’Auser
Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale,
anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, o comprensoriale,
o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni:
- indirizzo,
direzione e coordinamento dell’Auser nel territorio di riferimento in coerenza
con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale,
anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare
e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa
a livello territoriale;
- coordinamento
e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema.
Nell’ambito
di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un’affiliata, di
inammissibili comportamenti, incompatibili con l’appartenenza all’Auser in
quanto:
- contrari
a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei
valori dell’Auser nazionale;
- in
contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione
sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di
lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni
in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser
nazionale;
- rendono
impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o
dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
Il
centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con
gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro
regolatore regionale la rimozione dell’affiliazione. Le affiliate, interessate
dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale,
attraverso le procedure previste dal presente Statuto.
L’Auser
territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti
nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive
leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.
ART. 18
(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)
Nella
attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Associazione
ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per
origine e comunanza di valori.
Al
fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil
partecipano alle Assemblee congressuali con propri rappresentanti secondo le
modalità previste dalle disposizioni esecutive dell’associazione.
TITOLO V - AFFILIATE
ART. 19
(Associazioni affiliate)
L’Associazione partecipa a pieno
titolo alla vita democratica dell’Auser territoriale nell’ambito delle regole
statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti,
alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione
delle attività di
volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni
esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i
presidenti delle associazioni affiliate.
In qualità di Associazione affiliata
assume l’obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare,
nello svolgimento delle attività e
della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice
etico, dei regolamenti e delle procedure dell’Auser nazionale, anche in materia
di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter
sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di
riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
L’Associazione, fermo restando il
divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da
quelle elencate all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente
connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di aprire la partita IVA,
si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da
parte del proprio centro regolatore.
Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare
e verificare gli andamenti di queste attività.
Il non rispetto di queste norme
ricadrà nell'applicazione
delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell’affiliazione.
L’Associazione affiliata, nella gestione
delle attività di
promozione sociale o di volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo,
amministrativo contabile e patrimoniale.
ART. 20
(Vincoli di affiliazione)
L’Associazione condivide gli scopi
dello Statuto dell’Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come
affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di
Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito,
rispettivamente di volontariato o di promozione sociale.
Nel caso in cui vengano meno, da
parte dell’associazione affiliata, i punti declinati all’art. 2 del presente
statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice
etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell’Auser nazionale,
anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l’attivazione
delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o
ritirarne l’affiliazione.
L’Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite la
struttura territoriale, all’Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e
degli eventuali regolamenti; con l’approvazione delle predette variazioni da
parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano
efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser territoriale.
L’Associazione è tenuta a raccogliere
le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il
relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le
modalità indicate
annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.
ART. 21
(Cessazione della condizione di
affiliazione)
La condizione di affiliazione
all’Auser cessa:
- per recesso
dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
- per esclusione
dall’Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo
Statuto dell’Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.
In caso di recesso, di norma, le
iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti
alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall’Auser
territoriale.
Quanto disposto al comma precedente
non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai
principi fondamentali di cui all’art. 2 del vigente Statuto.
TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE
ART. 22
(Patrimonio)
Il Patrimonio dell’Associazione è
costituito da:
- contributi
dei soci;
- quote
associative;
- contributi
dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche,
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
- contributi
dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni
o lasciti testamentari;
- erogazioni
liberali da associati e da terzi;
- entrate
derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate
da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate
derivanti da convenzioni;
- entrate
derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di
associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura
commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a
quelle istituzionali;
- contributi
dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi
delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate
derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento,
quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni
altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale (o di volontariato).
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato
per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai
propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VII – BILANCIO E
AMMINISTRAZIONE
ART. 24
(Bilancio preventivo)
Per ciascun esercizio finanziario,
entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio
preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere
approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello cui si riferisce il preventivo.
ART. 25
(Bilancio consuntivo)
Per ciascun anno solare, la Presidenza
predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale,
rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri
dell’Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le
poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività
svolte. E’ documentato il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o
in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa.
Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività,
deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della
data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che
deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo
insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio
dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede
dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché
i componenti dell’Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere
stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro
unico nazionale del terzo settore.
ART. 26
(Adempimenti)
E’ fatto obbligo che i bilanci
preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi
organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all’ Auser Territoriale.
ART. 27
(Bilancio sociale e informativa
sociale)
L’associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito
internet.
A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e
alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare
l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come
garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture
contabili, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna
alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza
tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità
dell’informazione pubblica.
Pertanto il mancato
rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il
commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di
affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.
ART. 28
(Libri sociali)
L’associazione deve tenere i libri
sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno diritto di
esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto
dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione
titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno
fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale
possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non
dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti
dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli
che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela
dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere
divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli
organismi di garanzia.
ART. 29
(Scioglimento e devoluzione del
patrimonio residuo)
In
caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge.
L’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.
TITOLO VIII
(RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’)
ART. 30
(Disposizioni circa la responsabilità)
Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle
obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali
territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con
i propri Organi Dirigenti.
I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre
obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti
delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di
prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 31
(Conflitto
di interessi e incompatibilità
Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore
Generale, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di
associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili
con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in
associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di
acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza
dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente
o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è
incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica
a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza
d’incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.
Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le
cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province,
Comuni e Circoscrizioni.
L’incompatibilità opera dal momento della candidatura.
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)
ART. 32
(Politiche di genere e Pari opportunità)
Al fine di rendere concreta l’affermazione di una
associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti,
nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione
degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale,
nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità
della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma
statutaria.
La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella
composizione della presidenza e deve prevedere l’alternanza di genere per le
figure di presidente e vicepresidente.
E’ istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali,
l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal
C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della
parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la
rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e
diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle
donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli
atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.
In occasione dell’assemblea annuale prevista dallo Statuto,
occorre riservare un momento dei lavori all’Osservatorio Pari Opportunità
regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni realizzate.
TITOLO X
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART.33
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)
La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e
la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro
unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle
medesime.
ART. 34
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente
previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell’Auser
nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal
Codice Civile.
In caso di
difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell’Auser Nazionale
sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
In merito alla disciplina fiscale, trovano
applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo
Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, in quanto compatibili.