AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV Onlus

Statuto

STATUTO

  AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV Onlus

 

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI) 


ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione: AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV - Onlus,  da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di PADERNO D’ADDA e con durata illimitata. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, secondo comma del Codice del Terzo Settore, l’acronimo ONLUS verra` eliminato dalla denominazione dell’associazione. A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sara` integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV - ETS.

L’associazione aderisce alla “rete nazionale Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.


 
ART. 2

(Scopo, finalità e attività) 

L'Associazione è una realtà locale affiliata alla “rete nazionale Auser”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.

Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un’associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e registrata.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

L’Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L’Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L’Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

  • Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari, assistenza scolastica;

  • Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;

  • Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche nell’ambito della protezione civile;

  • Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;

  • Turismo di interesse sociale e culturale;

  • Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;

  • Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

  • Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;

  • Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

  • Realizzazione di orti e giardini sociali;

  • Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

  • Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;

  • Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

  • Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;

  • Promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;

  • Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall’art.5 del Codice del Terzo Settore.

Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L’Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l’informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l’elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Assemblea nazionale dei Delegati.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi  volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

  • prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

  • stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;

  • sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale;

  • regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;

  • struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

  • diritto dell’Auser regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;

  • ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;

  • sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma seguente;

  • sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;

  • adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

  • istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all’art.14 e 15;

  • adozione del logo “Auser” nella denominazione dell’associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;

  • impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale.

 

TITOLO II

(ASSOCIATI)

 

ART. 3

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all’Auser, l’eventuale decisione di non ammettere l’iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e puo` venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.


 
ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.


ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall’art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART. 6

(Regolamento disciplinare)

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall’art. 6 dello statuto dell’Auser nazionale.

Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario nazionale.

 Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

 

ART. 7

(Congresso)

 

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell’ambito dell’attività congressuale nazionale, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall’art. 7 dello Statuto dell’Auser Nazionale.

Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.

Il Congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

 

 

TITOLO III

(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)

 

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati

  • il Comitato Direttivo

  • il Presidente

  • la Presidenza

  • il Collegio dei Sindaci (ove previsto)

 

ART. 9

(Assemblea degli associati)

 

L’Assemblea degli associati è l’insieme dei soci che aderiscono all’associazione. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.     

L’assemblea degli associati elegge:

  • Comitato Direttivo;

  • Collegio dei Sindaci (ove previsto);

L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L’assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L’Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • eleggere tra i suoi componenti il Presidente;

  • deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;

  • su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell’attività svolta;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea puo` essere ordinaria o straordinaria.

E` straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

 

ART. 10

(Il Comitato Direttivo)

 

Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, ha il compito di:

  • realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;

  • emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;

  • approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;

  • decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;

  • convocare convegni e conferenze;

  • decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;

  • amministrare il patrimonio dell’Associazione;

  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;

  • deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;

  • recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 dello Statuto dell’Auser Nazionale per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’AUSER e nelle articolazioni territoriali;

  • deliberare sulle richieste di iscrizione all’associazione;

  • deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici eletti con le modalità previste dall’art. 18 del presente Statuto.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell’arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell’Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l’altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.

La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo e` validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.

 

ART. 11

(Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea degli associati;

  • convoca e presiede il Comitato Direttivo;

  • assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione e stipula i contratti di consulenza;

  • propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all’approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;

  • nomina procuratori speciali;

  • propone all’ Assemblea l’elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

 

ART. 12

(Presidenza)

 

La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. 

La Presidenza:

  • propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

  • svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Associazione;

  • adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

  • predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esiste la funzione.


ART. 13

(Collegio dei Sindaci)

 

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall’Art.30 del CTS ed è l’organo di controllo dell’Associazione, vigila sull’osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 c.c..

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci:

  • controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell’Associazione;

  • verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

  • esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;

  • predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;

  • con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio del livello organizzativo superiore. 

 

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

 

Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., l’Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

 

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.

La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell’associazione e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

  • richiamo scritto

  • sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;

  • sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;

  • espulsione.

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l’associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l’ultimo grado di appello.

 

TITOLO IV

(STRUTTURE DELL’AUSER)

 

ART. 16

(Centro Regolatore)

 

La struttura territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell’intero sistema associativo, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.

Inoltre è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.

In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.

Una grande associazione democratica com’è l’Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte.

L’appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d’impegno, di conseguenza l’insieme delle attività dell’intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all’identità e alle finalità dell’Auser.

Pertanto in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

 

ART. 17

(Auser Territoriale)

L’Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, o comprensoriale, o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni: 

  • indirizzo, direzione e coordinamento dell’Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;

  • coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema.

Nell’ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un’affiliata, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:

  • contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori dell’Auser nazionale;

  • in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;

  • rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.

Il centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell’affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto. 

L’Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

 

ART. 18

(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)

Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali con propri rappresentanti secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive dell’associazione.


TITOLO V - AFFILIATE

ART. 19

(Associazioni affiliate)

 

L’Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell’Auser territoriale nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

In qualità di Associazione affiliata assume l’obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell’Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.

L’Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di aprire la partita IVA, si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.

Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività.

Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell’affiliazione.

L’Associazione affiliata, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

ART. 20

(Vincoli di affiliazione)

L’Associazione condivide gli scopi dello Statuto dell’Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. 

Nel caso in cui vengano meno, da parte dell’associazione affiliata, i punti declinati all’art. 2 del presente statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell’Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l’attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione.

L’Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite la struttura territoriale, all’Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l’approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser territoriale. 

L’Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser. 

 

ART. 21

(Cessazione della condizione di affiliazione)

La condizione di affiliazione all’Auser cessa:

  • per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;

  • per esclusione dall’Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto dell’Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.

In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall’Auser territoriale.

Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all’art. 2 del vigente Statuto.

 

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

ART. 22

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • contributi dei soci;

  • quote associative;

  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  • contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;

  • donazioni o lasciti testamentari;

  • erogazioni liberali da associati e da terzi;

  • entrate derivanti da sponsorizzazioni;

  • entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

  • entrate derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;

  • contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;

  • contributi delle organizzazioni ispiratrici;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;

  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale (o di volontariato).

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

 

ART. 25

(Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E’ documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i componenti dell’Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 26

(Adempimenti)

 

E’ fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all’ Auser Territoriale.

 

ART. 27

(Bilancio sociale e informativa sociale)

 

L’associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

A tal fine è  fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 41  del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’informazione pubblica.

Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.

 

ART. 28

(Libri sociali)

 

L’associazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia.

 

 ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

 TITOLO VIII

 (RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’)

  ART. 30

  (Disposizioni circa la responsabilità)


Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

 ART. 31

 (Conflitto di interessi e incompatibilità

 

Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d’incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L’incompatibilità opera dal momento della candidatura.

 

 TITOLO IX

 (DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)

 ART. 32

 (Politiche di genere e Pari opportunità)

Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.

Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

E’ istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

In occasione dell’assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all’Osservatorio Pari Opportunità regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni realizzate. 

 

 TITOLO X

 (DISPOSIZIONI FINALI)


 ART.33

 (Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

 

La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

 

ART. 34

(Rinvio) 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell’Auser nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell’Auser Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.




Credits